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studio "Ars Legale"

INDENNITA' MONETARIA per le FERIE NON GODUTE

ADESIONE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

HAI TERMINATO IL RAPPORTO DI LAVORO oppure sei ANDATO IN PENSIONE?

Attraverso l'azione legale intrapresa dallo studio sarà possibile
ottenere l'INDENNITA' SOSTITUTIVA PER LE FERIE NON GODUTE.


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Le ultime novità emerse dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2023 in merito alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti dal dipendente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro

 

L’art. 36, comma 3, della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite in quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa.

Le ferie retribuite non godute non sono perse per il dipendente, senza che costui possa legittimamente pretendere il risarcimento del danno attraverso il pagamento di un’indennità pecuniaria sostitutiva.


Questo criterio interpretativo è stato ripetutamente affermato sia dalla giurisprudenza di Cassazione che da sentenze della Corte di Giustizia Europea, che hanno per l’appunto riconosciuto al lavoratore il diritto di beneficiare dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per cause a sé non imputabili.

Nelle recenti pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (6/11/2018), si evidenzia come  il lavoratore non possa perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza che prima venga appurato (e questo rappresenta un monito ai giudici nazionali) se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.


Sarà quindi il datore di lavoro, e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in caso di contenzioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria.

Dello stesso avviso  recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 15652/2018 e 17643/ 2023) che, anticipando le indicazioni comunitarie, hanno affermato che sussiste l’obbligo da parte del datore di dimostrare di aver proposto al lavoratore uno specifico periodo di riposo e che costui avrebbe immotivatamente respinto, rimanendo a suo carico gli effetti pregiudizievoli del mancato raggiungimento della prova.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in ossequio alla posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, detto diritto non può essere in alcun modo violato, essendo a tal fine ininfluente la circostanza che il dirigente pubblico ha il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando il suo diritto a ricevere la richiesta indennità sostitutiva delle ferie.

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RICORSO PER L'OTTENIMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI per gli specializzandi

Il Tribunale di Genova, con la  sentenza n. 353/2020. ha creato un importante precedente giurisprudenziale che recepisce finalmente quelle richieste che venivano formulate dagli avvocati nelle loro citazioni per ottenere giustamente anche quegli interessi denominati dalla dottrina come INTERESSI COMPENSATIVI ex art. 1499 c.c., dovuti allo specializzando, in quanto destinati a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione.

Nel concreto, in considerazione dell'elevato tasso d'interesse prodotto dalle lettere interruttive, (realizzate negli anni 90 e 2000) si potrà beneficiare di emolumenti vicini al doppio di quanto già percepito per la borsa di studio.

PERTANTO SE HAI GIA' RICEVUTO ATTRAVERSO UNA AZIONE LEGALE LA BORSA DI STUDIO DOPO IL 2016 CONTATTACI PER AVERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

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OTTENIMENTO INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

DIRIGENTI MEDICI: L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’
IL RIFIUTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE A CORRISPONDERE L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E’ ILLEGITTIMO.

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda.
Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il CCNL dell’8 giugno del 2000, che nel recepire i principi del d.lgs. n. 502/92, come modificato dal d.lgs. n. 299/99, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico.

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il citato d.lgs. n. 502/92, prevede uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro.

A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000, all’art.42, hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, nei confronti di quei dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.

Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di 5 anni di esperienza professionale e previa valutazione positiva.
I professionisti a cui spetta il suddetto emolumento sono:
a) dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;                                                   
b) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni;
c) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. tra 5 e 15 anni;
d) dirigenti con esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni.

Tuttavia, con l’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è stato sancito il blocco degli incrementi retributivi dei dirigenti medici per gli anni 2011, 2012 e 2013, blocco prorogato sino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013.

Recita, in particolare, l’art. 9 che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento complessivo dei singoli dipendenti […] non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva […] fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate”.

In altre parole, secondo la disposizione citata, il blocco degli emolumenti deve ritenersi escluso nel caso di “eventi straordinari” che incidono sulla dinamica salariale, vale a dire nel caso di eventi che modificano la tipologia e le condizioni della prestazione resa.

La suddetta norma ha dato origine ad una spinosa querelle in merito alla sua applicazione o meno all’indennità di esclusività ed ha portato numerose Aziende Ospedaliere a bloccare il pagamento del menzionato emolumento.

Ed invero, è bene precisare che il rifiuto, da parte delle aziende Ospedaliere, alla corresponsione dell’indennità di esclusività in funzione del blocco di cui all’art. 9, co 1, del D.L. 78/2010, è assolutamente illegittimo.
Quanto appena esposto trova conferma nell’inequivoca presa di posizione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, espressa nel documento n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011.

Nel suddetto documento, è stato, infatti, espressamente previsto che l’indennità di esclusività non rientra né nelle voci retributive relative al trattamento fondamentale, né in quello accessorio previste dal CCNL del 2000 e successive modifiche, bensì negli “effetti derivanti da effetti straordinari da eventi straordinari della dinamica retributiva”.

Sul punto, è stato, in particolare, disposto che “sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa” tra cui:
“attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori; l’indennità di esclusività conseguita per l’effetto dell’attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi funzioni diverse al maturare di superiore fasce di anzianità; passaggio dal regime di esclusività al regime di esclusività”.
 
La più recente giurisprudenza di merito, ha ritenuto illegittimo il rifiuto delle aziende ospedaliere di corrispondere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al CCNL dei medici-veterinari, di riconoscere l’indennità di esclusività, condannando le medesime al versamento delle differenze retributive spettanti ai dirigenti medici.
Pertanto a seguito della mancata attuazione dell’art. 9, co 1, del D.L. n. 78/2010, i dirigenti medici che abbiano già superato il primo quinquennio di attività professionale esclusiva e che abbiano subito illegittimamente il blocco del pagamento dell’indennità di esclusività. possono agire innanzi al giudice del lavoro.
 

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AZIONE COLLETTIVA medici specializzati


Attraverso l'azione legale intrapresa dallo studio sarà possibile
ottenere il recupero della borsa di studio delle differenze retributive.


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► A seguito dei lunghi iter giudiziari, il diritto dei medici che si sono specializzati  tra il 1983 ed il 2007, per l'ottenimento dei diritti economici previsti  dal decreto legislativo 257/91, è stato oramai pacificamente riconosciuto.
 

La giurisprudenza ha infatti oramai consolidato il diritto alla remunerazione anche in favore di quei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione a far data dal 1983, data di emanazione  della direttiva  comunitaria che, come ben noto, aveva previsto il diritto ad un riconoscimento economico in favore dei medici specializzandi.

Nonostante i termini fissati dalla Comunità Europea per l'adeguamento alle proprie direttive, lo Stato Italiano è rimasto inerte fino al 1991.
 

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, a seguito dell'inadempienza del legislatore Italiano, ha riconosciuto il diritto di ciascun medico al risarcimento del danno conseguente all' illegittimo ritardo nell'opera del recepimento del diritto comunitario (tra le altre Cass. civ 7630/03).

Anche l'ultimo ostacolo, quello della prescrizione è oramai venuto meno, grazie alle due ultime recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione del 2011, che hanno precisato che i termini decorrono dal 1999 e si prescrivono nel 2009.

Attualmente per i giudizi patrocinati da codesto Studio, la richiesta di risarcimento danni è pari  circa ad euro 6.700,00 per ciascun anno di specializzazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Anche per gli specialisti che hanno percepito una borsa di studio, di importo minore di quello previsto successivamente al 2007, importanti sentenze di primo e secondo grado hanno stabilito il diritto ha riconoscere nei loro confronti la corresponsione delle differenze retributive non ancora percepite.

Segnaliamo il deposito di disegni di legge sia per i medici che non hanno avuto la borsa di studio che per quelli che l'hanno percepita dimezzata, aventi la funzione di far concludere questo estenuante contenzioso con le amministrazioni inadempienti attraverso l'erogazione di RIMBORSI FORFETTARI da devolvere agli specialisti.

Condizione essenziale per beneficiare del RIMBORSO FORFETTARIO è quella di avere un contenzioso legale in atto prima dell'eventuale trasformazione in legge di Stato  di queste proposte di legge.

Per tanto la partecipazione ad una azione legale, come quella predisposta dallo scrivente studio legale, garantirà la duplice possibilità di vedersi riconosciuti i propri diritti sia in sede giudiziale che in quella stragiudiziale.



PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE per specializzati 1993-2005

E' stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1269 a cura degli onorevoli D'Ambrosio Lettieri e Augello che prevede un indennizzo forfettario per coloro che hanno frequentato le scuole di specialità fra gli anni accademici 1991/1992 e 2005/2006.

Si segnala pertanto la possibilità di ottenere stragiudizialmente, qualora tale disegno dovesse divenire legge di Stato, un rimborso forfettario per coloro che hanno  frequentato le scuole di specialità senza percepire l'intera borsa di studio così come erogata agli specialisti post  2007.

Tale possibilità è limitata solamente a coloro i quali avranno un contenzioso legale in atto prima che il disegno di legge entri in vigore.

Quindi l'adesione all' AZIONE LEGALE è funzionale per tutti quegli specialisti che non avendo interrotto la prescrizione, vogliano garantirsi la possibilità di ottenere un ristoro forfettario per gli anni di specialità frequentati senza aver ottenuto la borsa di studio così come erogata agli specialisti post 2007.

►Per MAGGIORI INFORMAZIONI e RICHIESTA MODULI PER ADERIRE: [email protected]

UTENZE: 06 64 56 23 02
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MEDICI SPECIALIZZANDI 1983 - 1991. In Senato Ddl sul RIMBORSO FORFETTARIO per risolvere il contenzioso

A seguito delle numerose sentenze di condanna dello Stato Italiano (vedi da ultimo,Tribunale di Venezia del 8 maggio 2012 n. 759/12) , Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2286/2012 del 30 aprile e Tribunale di Roma, sentenza n. 8427/2012 del 26 aprile) è di circa 5,5 miliardi di euro la somma che lo Stato  rischia di dover versare per non aver voluto riconoscere ai medici specializzandi tra il 1982 e il 1991 le borse di studio cui avevano diritto secondo le normative europee. 

Per contenere la spesa per lo Stato e risolvere in modo definitivo la questione, la commissione Cultura del Senato il 10 luglio ha iniziato l’esame del Ddl presentato dal senatore Stefano De Lillo che prevede un rimborso forfettario di 20 mila euro a testa per ogni anno di corso, senza interessi né rivalutazione delle somme, in favore esclusivamente dei medici che si sono già rivolti alla legge per ottenere quanto loro dovuto.                     

La proposta di De Lillo nasce a seguito delle decisioni di diversi tribunali di tutta Italia, che hanno confermato come lo Stato italiano si sia adeguato con molto ritardo alle norme comunitarie e come il diritto dei medici non sia prescritto.
Le direttive europee prevedono, infatti, che coloro che si sono iscritti a un corso di specializzazione a partire dal 1983 debbano ricevere un’adeguata remunerazione sotto forma di borsa di studio. L’Italia ha però recepito la norma solo dieci anni dopo, escludendo dai diritti sanciti di tutti quei medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione dal 1982 al 1991.
“Questa iniziativa legislativa – ha spiegato De Lillo illustrando la sua proposta - è l’unica che possa garantire allo stesso tempo sia i legittimi interessi dei medici che non hanno ricevuto quanto loro dovuto, sia l’esigenza dello Stato di contenere i costi.
In tal modo l’Italia riconosce il diritto sancito dall’Unione Europea, come stanno facendo tutte le più recenti sentenze, intraprendendo la sola strada possibile per dirimere definitivamente la questione”.
La via della transazione potrà risolvere in modo definitivo il contenzioso, ma la condizione essenziale per poter accedere a questi rimborsi forfettari è quello di aver già aderito ad una causa prima dell’entrata in vigore della legge. 

Questo significa che tutti coloro che sono interessati direttamente alla vicenda dovrebbero attivarsi in tempi rapidi.
Quindi per poter ottenere la borsa di studio sarà necessario aderire al ricorso promosso dallo studio ARSLEGALE prima che la legge entri in vigore.
Siamo ormai giunti a un momento decisivo: le continue vittorie risarcitorie sono un evento positivo, e confermano quello che abbiamo sempre sostenuto, vale a dire che il diritto dei medici non è ancora prescritto, ma se non si aderisce in tempo alle cause si rischia di non ottenere quanto dovuto».
 

Sentenza n. 8427/12 del Tribunale Civile di Roma


► Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto il diritto alla remunerazione per quei medici specializzati tra il 1983 e il 1994.

Altresì va evidenziato come la sentenza emessa a seguito di citazione ritualmente notificata in data 2009 si è uniformata al principio ormai consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale il TERMINE PRESCRIZIONALE per i medici specializzati nel periodo in oggetto decorre non già dal 1991 bensì dal 1999.

Si tratta certamente di una grande vittoria ma ci corre l'obbligo di sottolineare che questa sentenza  non ha NESSUNA PORTATA INNOVATIVA, in quanto ha riconfermato quanto già statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 17350/11
 
In allegato la sentenza per esteso del Tribunale Civile  di Roma.
sentenza tribunale di roma n. 8427/12.pdf

IRRETROATTIVITA' della legge di STABILITA' per i MEDICI SPECIALIZZATI


Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge di stabilità
che ha fissato il termine prescrizionale, per gli aventi diritto a 5 ANNI.

A seguito di tale norma è sorto il dubbio se il nuovo termine prescrizionale avesse anche efficacia retroattiva.

A dirimere tale incertezza è intervenuta la Cassazione che con sentenza n.1850 del 8 febbraio 2012 ha stabilito con chiarezza che la norma presente nella legge di stabilità è applicabile solamente ai rapporti sorti dopo il 2012.

Pertanto continuerà ad essere applicato ai rapporti sorti prima del 2012, il vecchio orientamento (sostenuto dalla Cassazione) che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto ad ottenere la borsa di studio o le differenze retributive.
 

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NOVITA' MEDICI SPECIALIZZATI 1982 -1994


PERCHE' FARE RICORSO ORA
Ritorna di nuovo in auge l'annosa questione che ha visto coinvolti tutti quei camici bianchi che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1994, i quali, a causa dell'inadempienza dello Stato Italiano, non hanno potuto fruire del corrispettivo previsto, nonostante ne avessero tutti i diritti.
 
Dopo anni di ricorsi, di successi ma anche di parecchi insuccessi causati solo ed esclusivamente dal problema della prescrizione, finalmente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a far chiarezza mediante una sentenza che senza dubbio passerà alla storia.
 
Questa sentenza ha segnato uno spartiacque, un punto di non ritorno soprattutto in merito alla fondatezza della proposizione di un ricorso per il riconoscimento della borsa di studio.
 
La III sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 17350 del 2011 ha infatti stabilito che "il decorso del termine prescrizionale scatta solo dopo l'entrata in vigore di una legge riparatoria ed erga omnes".
 
In particolare la Corte ha statuito che in caso di una direttiva comunitaria che necessita di una legge di recepimento, l' inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, diritto che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata una legge riparatoria completa ed erga omnes.
 
Tale sentenza, risolvendo delle zone d'ombra che ancora gravavano sulla situazione degli EX-SPECIALIZZANDI ha statuito che il loro diritto si prescrive nel termine di 10 anni decorrente dal 27 ottobre 1999.
 
Per tutti coloro che ancora non hanno agito giudizialmente, dunque, sono ancora aperte le possibilità di ottenere finalmente il giusto risarcimento (ammontante fino a  20.000 euro per ciascun anno di specializzazione).
 
Per maggiori dettagli potrete contattare i nostri legali, i quali saranno pronti a fornirVi con la massima serietà e professionalità ogni informazione di cui avrete bisogno, e a valutare caso per caso la Vostra posizione.
 
 A dimostrazione della serietà e della fondatezza dell'azione i legali stipuleranno con i medici che volessero partecipare all'iniziativa, un patto quota lite, in base al quale, oltre ad un piccolo fondo spese di euro 350 si stabilirà che gli onorari dovranno essere versati solo ed esclusivamente in caso di esito positivo della controversia, nella misura pari al 8% di quanto liquidato in sentenza.
 
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