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SINISTRI STRADALI E MULTE

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Nulle le multe effettuate dai vigili fuori servizio


Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 3 marzo 2008, n. 5771

 
Sono  nulle le multe elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni del codice della strada: è questo il principio sancito dalla Corte Suprema di Cassazione.
 
 Nel caso di specie, una cittadina proponeva ricorso innanzi al giudice di Pace per ottenere l’annullamento di una contravvenzione.
 
Assumeva la stessa che il verbale di contestazione era illegittimo sia perchè l’infrazione non era stata immediatamente contestata sia perchè l’agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura e in abiti borghesi.
 
Il giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale osservando che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del c.d.s. quando operano sulla strada devono, ai sensi dell’art. 183 del regolamento del codice della strada, essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme.

Precisava, altresì, che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione.
 
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’ente comunale che, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell'articolo 4 della legge n. 65 del 1986, deduceva che l’utilizzo dell’uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del c.d.s. è richiesto solo durante l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 11 del cds ossia:

a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) rilevazione degli incidenti stradali;
c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) scorta per la sicurezza della circolazione;
e) tutela e controllo dell'uso della strada.
 
I giudici della Suprema Corte respingevano il ricorso e confermando la decisione del Giudice di Pace hanno precisato che, a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
 
Nella fattispecie, dunque, poichè l’agente di polizia municipale si trovava fuori dal servizio di vigilanza e senza uniforme, non rivestiva la qualifica di agente della Polizia giudiziaria e la infrazione dallo stesso elevata non può che ritenersi illegittima.
 

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Nulle le multe con autovelox fissi nelle strade urbane


Le multe fatte con autovelox automatici su strade urbane ordinarie sono annullabili dal giudice anche quando l'apparecchiatura è autorizzata dal prefetto.
 
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 3701/11, relativa a un'infrazione commessa su un viale di Treviso.
 
Il problema nasce da come in alcune zone è stato applicato l'articolo 4 della legge 168/02, che regolamenta le modalità di effettuazione dei controlli di velocità "da remoto", cioè in assenza di agenti accanto alle apparecchiature (piazzate in postazioni fisse protette).
 
La norma stabilisce che tali controlli sono sempre possibili su autostrade e strade extraurbane principali e mai sulle strade urbane ordinarie (sono ammessi solo i tradizionali appostamenti di pattuglie munite di rilevatori), mentre su extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento occorre che ci sia l'autorizzazione prefettizia in base alla pericolosità del tratto, al traffico e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori.
 
Per aggirare i limiti posti dalla norma (non necessariamente per fare cassa, ma talvolta per oggettive difficoltà nei controlli con pattuglie in tratti urbani effettivamente pericolosi), alcuni comuni hanno chiesto ai prefetti di autorizzare postazioni automatiche anche su strade cittadine che non hanno le caratteristiche per poter essere classificate di scorrimento (sostanzialmente, carreggiate separate,con due corsie di marcia a carreggiata sosta fuori dalla sede stradale e semafori ad ogni incrocio).
 
In questi casi, la linea seguita dai comuni è quella secondo cui, ai fini del controllo di velocità, la classificazione di strada urbana di scorrimento deriva dall'autorizzazione prefettizia a installare la postazione.

In sostanza, si tratterebbe di una scelta discrezionale dell'autorità amministrativa, non sindacabile in sede di giudizio.
 
Con la sentenza 3701/11, invece, la Cassazione ha bocciato questa tesi: pur confermando la discrezionalità, è stato puntualizzato che essa non può arrivare a decidere contrariamente alla legge.
Nella fattispecie, i criteri (citati prima) in base ai quali una strada urbana può essere classificata come "di scorrimento" sono stabiliti dall'articolo 2, comma 2 del codice della strada e il prefetto non può non tenerne conto estendendo tale classificazione a vie che non ne hanno i requisiti codicistici.
 
Autorizzare l'installazione di postazioni automatiche viola quindi l'articolo 4 della legge 168/02 e comporta l'illegittimità delle sanzioni irrogate.

Per i giudici «le valutazioni attinenti al merito dell'attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d'incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati».
 
Questa decisione della Cassazione, peraltro, appare anche indirettamente confermare la piena validità della legge 168/02 almeno nella parte in cui elenca i tipi di strade su cui i controlli di velocità automatici sono ammessi.
 

In pratica, la Corte stabilisce che fuori da questi tipi di strade tali controlli non sono ammessi.