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studio "Ars Legale"

NOVITA'

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Prevista la possibilita' di richiedere un CONGRUO RISARCIMENTO per l'eccessiva durata del processo

Chi è stato coinvolto in un processo - civile, penale, amministrativo, pensionistico -, per un periodo di tempo considerato irragionevole, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n.89, meglio conosciuta come legge Pinto, una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-1500 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo.

La durata ragionevole del processo è considerata, generalmente, di 3 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione.

Il risarcimento può essere chiesto indipendentemente dall' esito della controversia ed anche nel caso in cui il giudizio è terminato con una transazione.

Il risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d'Appello territorialmente competente, individuata in base a questa tabella, ovvero, per i processi dei giudici speciali, secondo i criteri ordinari, e deve essere deciso dalla corte entro 4 mesi dal deposito.

Il risarcimento può essere chiesto anche a processo ancora pendente.

In questo caso verrà fatta una prima liquidazione e, se il processo poi non terminerà entro un tempo ragionevole, potrà presentarsi un secondo ricorso per l'ulteriore segmento temporale di irragionevole durata, che darà luogo ad una seconda ed ulteriore liquidazione.

E' da tenere presente che il ricorso per equa riparazione va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (se non in corso di giudizio).
 
Scaduti i sei mesi,la parte è considerata decaduta dal potere di proporre il relativo ricorso.

Quindi si consiglia di intentare il ricorso non appena il processo sia terminato, onde evitare di incorrere nell' impossibilità di poter agire per il ristoro dei danni subiti.

Documentazione necessaria

L'unico documento strettamente necessario è: se il procedimento è già terminato, copia della sentenza, eventualmente con attestazione del passaggio in giudicato oppure, se il procedimento è invece ancora pendente,il certificato di pendenza della lite nel civile e gli esiti di una istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per il penale.

Sebbene non siano strettamente necessari, solitamente noi alleghiamo anche al ricorso i documenti seguenti al fine di velocizzare il tutto:

► copia degli atti introduttivi del procedimento (citazione o ricorso,comparsa di risposta, memoria difensiva, etc.);
► l' intero processo verbale del procedimento, cioè i verbali di causa di tutte le udienze
► se contiene una buona ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado: una comparsa conclusionale

I documenti non servono bollati, sono sufficienti copie semplici (fotocopie).