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studio "Ars Legale"

RICORSO MEDICI SPECIALIZZATI

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.1850 del 8 febbraio 2012


RESPONSABILITÀ DELLO STATO
PER OMESSO RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE
in relazione ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012

In tema di responsabilità dello Stato per mancato  recepimento di direttive comunitarie
, la norma introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità), secondo la quale la prescrizione del  diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa  non evidenzia i caratteri   della norma  interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione di 10 anni, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell'inadempimento contrattuale.
 
(Principio affermato in fattispecie relativa al danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi).

AVVERTENZE - ricorso medici specializzandi - AVVERTENZE


Ci corre l'obbligo di sottolineare che l'adesione all'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla borsa di studio maturato dallo specializzando comporta un iter giuridico il cui risultato finale non può essere garantito da nessuno. 

Diffidate da tutte quelle associazioni più o meno famose che promettono risultati certi, garantiti, condotte del genere oltrechè poco deontologiche, generano equivoci e malintesi a discapito di tutti quegli operatori giuridici che si limitano a inseguire e perseguire unicamente la propria scienza e coscienza professionale.

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MEDICI SPECIALIZZATI TRA IL 1983 E IL 1994

 

A seguito dei lunghi iter giudiziari, il diritto dei medici che si sono specializzati  tra il 1983 ed il 1994, ad ottenere i diritti economici  previsti  dal decreto legislativo 257/91, è stato oramai pacificamente riconosciuto.
 

La giurisprudenza ha infatti oramai consolidato il diritto alla remunerazione  anche  in favore di quei medici che hanno frequentato le scuole  di  specializzazione a far  data dal  1983, data di  emanazione  della direttiva  comunitaria che, come ben noto, aveva previsto il diritto ad un riconoscimento economico in favore dei medici specializzandi.

Nonostante i termini fissati dalla Comunità Europea per l'adeguamento alle proprie direttive, lo Stato Italiano è rimasto inerte fino al 1991.
 

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, a seguito dell'inadempienza del legislatore Italiano, ha riconosciuto il diritto di ciascun medico al risarcimento del danno conseguente all' illegittimo ritardo nell'opera del recepimento del diritto comunitario (tra le altre Cass. civ 7630/03).

Anche l'ultimo ostacolo, quello della prescrizione è oramai venuto meno, grazie alle due ultime recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione del 2011
 

Attualmente per i giudizi patrocinati da codesto Studio, la richiesta di risarcimento danni è pari  ad euro 11.000,00 per ciascun anno di specializzazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria per un importo complessivo di circa 20.000,00 EURO PER ANNO.

Per maggiori dettagli potrete contattare i nostri legali, i quali saranno pronti a fornirVi con la massima serietà e professionalità ogni informazione di cui avrete bisogno, e a valutare caso per caso la Vostra posizione.

A dimostrazione della serietà e della fondatezza dell'azione i legali stipuleranno con i medici che volessero partecipare al'iniziativa, un  patto quota lite, in base al quale, oltre al riconoscimento per l'assistenza legale di euro 390 si stabilirà che gli onorari dovranno essere versati solo ed esclusivamente in caso di esito positivo della controversia, nella misura pari al 8% di quanto liquidato in sentenza. 

 


PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
entra nella "SEZIONE FAQ RICORSO"  

 

Per contatti: 
• tel 06/ 64 56 23 02
• cell. 329 33 93 917
• mail:
[email protected] 
 

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MEDICI SPECIALIZZATI TRA IL 2002 E IL 2008


In forza della nuova normativa (D.P.C.M. del 7 marzo 2007) il Governo Italiano ha finalmente definito lo schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici, attuando così con estremo ritardo il disposto del D. lgs 368/99.

Il rapporto tra i medici e le scuole di specializzazione è stato pertanto regolarizzato e trasformato in un contratto di formazione lavoro con tutti i benefici contributivi ed economici che da tale inquadramento ne scaturiscono.

Come già a conoscenza di tutti voi, lo stesso importo della borsa di Studio è stato pressochè raddoppiato, ammontando attualmente ad euro 22.700,00 (oltre l'importo variabile pari ad euro 2.300,00) a fronte degli 11.000,00 euro percepiti fino a tale momento.
 

Risulta dunque evidente la disparità di trattamento concretizzata attraverso l'applicazione della nuova normativa.
Per tale motivo sarà possibile far valere i propri diritti rivolgendosi alle competenti Autorità Giudiziarie.
 
Per chi fosse interessato alla partecipazione a tale "azione collettiva" lo Studio Legale ARS LEGALE stipulerà un accordo con i propri assisititi in base al quale si impegnerà a non richiedere alcunchè nel caso di esito negativo della controversia.
 

Per aderire  ALL'ATTO DI CITAZIONE sarà necessaria  la corresponsione di una competenza per onorari pari ad euro 390.
 

Nel caso di accoglimento del ricorso verrà richiesta un importo pari al 8%  delle somme riconosciute in sentenza.
 

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