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studio "Ars Legale"

DOMICILIAZIONI presso LA CORTE DI CASSAZIONE

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Gli avvocati dello studio, abilitati al patrocinio presso la  Corte di Cassazione, offrono ai colleghi di altri distretti di Corte di Appello collaborazione e domiciliazione nei giudizi avanti la Suprema Corte e tutte le altre giurisdizioni superiori, con onorari formulati preventivamente.

L’attività dello Studio consiste in:

-    domiciliazione della causa 

      (accessi in cancelleria e  sostituzioni udienze)

-    sostituzione in udienza 

-   redazione  ricorsi in condelega con i Colleghi non cassazionisti.

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RICORSO PER L'OTTENIMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI per gli specializzandi

Il Tribunale di Genova, con la  sentenza n. 353/2020. ha creato un importante precedente giurisprudenziale che recepisce finalmente quelle richieste che venivano formulate dagli avvocati nelle loro citazioni per ottenere giustamente anche quegli interessi denominati dalla dottrina come INTERESSI COMPENSATIVI ex art. 1499 c.c., dovuti allo specializzando, in quanto destinati a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione.

Nel concreto, in considerazione dell'elevato tasso d'interesse prodotto dalle lettere interruttive, (realizzate negli anni 90 e 2000) si potrà beneficiare di emolumenti vicini al doppio di quanto già percepito per la borsa di studio.

PERTANTO SE HAI GIA' RICEVUTO ATTRAVERSO UNA AZIONE LEGALE LA BORSA DI STUDIO DOPO IL 2016 CONTATTACI PER AVERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

studio ARSLEGALE

06 64 56 23 02

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OTTENIMENTO INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

DIRIGENTI MEDICI: L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’
IL RIFIUTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE A CORRISPONDERE L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E’ ILLEGITTIMO.

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda.
Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il CCNL dell’8 giugno del 2000, che nel recepire i principi del d.lgs. n. 502/92, come modificato dal d.lgs. n. 299/99, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico.

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il citato d.lgs. n. 502/92, prevede uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro.

A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000, all’art.42, hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, nei confronti di quei dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.

Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di 5 anni di esperienza professionale e previa valutazione positiva.
I professionisti a cui spetta il suddetto emolumento sono:
a) dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;                                                   
b) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni;
c) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. tra 5 e 15 anni;
d) dirigenti con esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni.

Tuttavia, con l’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è stato sancito il blocco degli incrementi retributivi dei dirigenti medici per gli anni 2011, 2012 e 2013, blocco prorogato sino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013.

Recita, in particolare, l’art. 9 che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento complessivo dei singoli dipendenti […] non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva […] fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate”.

In altre parole, secondo la disposizione citata, il blocco degli emolumenti deve ritenersi escluso nel caso di “eventi straordinari” che incidono sulla dinamica salariale, vale a dire nel caso di eventi che modificano la tipologia e le condizioni della prestazione resa.

La suddetta norma ha dato origine ad una spinosa querelle in merito alla sua applicazione o meno all’indennità di esclusività ed ha portato numerose Aziende Ospedaliere a bloccare il pagamento del menzionato emolumento.

Ed invero, è bene precisare che il rifiuto, da parte delle aziende Ospedaliere, alla corresponsione dell’indennità di esclusività in funzione del blocco di cui all’art. 9, co 1, del D.L. 78/2010, è assolutamente illegittimo.
Quanto appena esposto trova conferma nell’inequivoca presa di posizione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, espressa nel documento n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011.

Nel suddetto documento, è stato, infatti, espressamente previsto che l’indennità di esclusività non rientra né nelle voci retributive relative al trattamento fondamentale, né in quello accessorio previste dal CCNL del 2000 e successive modifiche, bensì negli “effetti derivanti da effetti straordinari da eventi straordinari della dinamica retributiva”.

Sul punto, è stato, in particolare, disposto che “sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa” tra cui:
“attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori; l’indennità di esclusività conseguita per l’effetto dell’attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi funzioni diverse al maturare di superiore fasce di anzianità; passaggio dal regime di esclusività al regime di esclusività”.
 
La più recente giurisprudenza di merito, ha ritenuto illegittimo il rifiuto delle aziende ospedaliere di corrispondere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al CCNL dei medici-veterinari, di riconoscere l’indennità di esclusività, condannando le medesime al versamento delle differenze retributive spettanti ai dirigenti medici.
Pertanto a seguito della mancata attuazione dell’art. 9, co 1, del D.L. n. 78/2010, i dirigenti medici che abbiano già superato il primo quinquennio di attività professionale esclusiva e che abbiano subito illegittimamente il blocco del pagamento dell’indennità di esclusività. possono agire innanzi al giudice del lavoro.
 

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AZIONE COLLETTIVA medici specializzati


Attraverso l'azione legale intrapresa dallo studio sarà possibile
ottenere il recupero della borsa di studio delle differenze retributive.


Per maggiori informazioni:
contattare lo studio ai seguenti recapiti telefonici: 06 64 56 23 02 - 329 33 93 917

► A seguito dei lunghi iter giudiziari, il diritto dei medici che si sono specializzati  tra il 1983 ed il 2007, per l'ottenimento dei diritti economici previsti  dal decreto legislativo 257/91, è stato oramai pacificamente riconosciuto.
 

La giurisprudenza ha infatti oramai consolidato il diritto alla remunerazione anche in favore di quei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione a far data dal 1983, data di emanazione  della direttiva  comunitaria che, come ben noto, aveva previsto il diritto ad un riconoscimento economico in favore dei medici specializzandi.

Nonostante i termini fissati dalla Comunità Europea per l'adeguamento alle proprie direttive, lo Stato Italiano è rimasto inerte fino al 1991.
 

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, a seguito dell'inadempienza del legislatore Italiano, ha riconosciuto il diritto di ciascun medico al risarcimento del danno conseguente all' illegittimo ritardo nell'opera del recepimento del diritto comunitario (tra le altre Cass. civ 7630/03).

Anche l'ultimo ostacolo, quello della prescrizione è oramai venuto meno, grazie alle due ultime recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione del 2011, che hanno precisato che i termini decorrono dal 1999 e si prescrivono nel 2009.

Attualmente per i giudizi patrocinati da codesto Studio, la richiesta di risarcimento danni è pari  circa ad euro 6.700,00 per ciascun anno di specializzazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Anche per gli specialisti che hanno percepito una borsa di studio, di importo minore di quello previsto successivamente al 2007, importanti sentenze di primo e secondo grado hanno stabilito il diritto ha riconoscere nei loro confronti la corresponsione delle differenze retributive non ancora percepite.

Segnaliamo il deposito di disegni di legge sia per i medici che non hanno avuto la borsa di studio che per quelli che l'hanno percepita dimezzata, aventi la funzione di far concludere questo estenuante contenzioso con le amministrazioni inadempienti attraverso l'erogazione di RIMBORSI FORFETTARI da devolvere agli specialisti.

Condizione essenziale per beneficiare del RIMBORSO FORFETTARIO è quella di avere un contenzioso legale in atto prima dell'eventuale trasformazione in legge di Stato  di queste proposte di legge.

Per tanto la partecipazione ad una azione legale, come quella predisposta dallo scrivente studio legale, garantirà la duplice possibilità di vedersi riconosciuti i propri diritti sia in sede giudiziale che in quella stragiudiziale.



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Ex specializzandi, la parola all’esperto: «Ecco perché la prescrizione non è scattata…»


Piergiovanni Alleva, Professore ordinario Diritto del Lavoro Università Politecnica delle Marche ed esperto nel contenzioso con lo Stato per le borse di studio non pagate, spiega perché c’è ancora tempo per presentare ricorso: «Il diritto, sancito nel 2007, ha prescrizione decennale.

di Cesare Buquicchio

Un diritto praticamente certo e una prescrizione ancora molto lontana. La vicenda dei medici ex specializzandi che non hanno ricevuto il corretto trattamento economico per gli anni di lavoro tra il 1978 e il 2006 è fissata tra questi due dati di fatto.

La diretta conseguenza è che può costare ancora tanto alle casse dello Stato, finora già costrette a versare nelle tasche dei professionisti danneggiati oltre 500 milioni di euro. Si calcola un rischio di esborso totale di oltre 5 miliardi di euro. Una cifra abnorme e che potrebbe sempre aumentare se altri aventi diritto si facessero avanti ora unendosi agli oltre 97mila medici che hanno già fatto causa allo Stato.

A frenare i colleghi più “ritardatari” è stata finora l’incognita prescrizione: «Ma io avrò ancora diritto al mio rimborso a tanti anni di distanza?», si domandano. Per chiarire una volta per tutte la questione, Sanità Informazione ne ha parlato con Piergiovanni Alleva, Professore ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Politecnica delle Marche e massimo esperto della vicenda, che agli indecisi dà una certezza: possono ancora fare ricorso.

Si parla, come data in cui il diritto andrà in prescrizione, del 2017, sia per chi ha frequentato una scuola post-laurea tra il 1978 e il 1993 (senza ricevere alcun compenso), sia per chi si è specializzato tra il 1994 e il 2006 (ricevendo una borsa di studio parziale). Per i primi, la prescrizione inizierebbe il 20 ottobre 2007 (data in cui l’obbligo di attuare la direttiva europea è cessato). Di conseguenza, il termine decennale è previsto per il 20 ottobre del 2017.

Per quanto riguarda, invece, gli ex specializzandi ’94-2006, la prescrizione (sempre decennale) inizierebbe a decorrere a partire dalla data di emanazione dei tre DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. La prescrizione scadrebbe dunque negli stessi giorni del 2017. 

La battaglia, insomma, potrebbe continuare ancora a lungo, come conferma il Professor Alleva: «Se la data in cui interverrà la prescrizione è effettivamente e definitivamente stabilizzata è un fatto di interpretazione. Non è scritta da nessuna parte in questi termini. Quindi esiste la possibilità di spostare questa data in avanti». Il professor Alleva spiega inoltre come i termini «scadrebbero nel 2017 perché dieci anni prima vi sarebbe stata, in sostanza, la definitiva sicurezza e certezza che avremmo avuto un perfetto adeguamento alla normativa europea in merito.

Lo Stato italiano, in un primo momento, non si è adeguato alla normativa europea, poi lo ha fatto in parte, e da questo mancato adeguamento è nato il diritto dei medici al risarcimento. Diritto che, in questo caso, ha appunto un tipo di prescrizione decennale».
Il Professor Alleva spiega poi perché il diritto al risarcimento non può essere nato prima del 2007: «Io professionista ho il diritto ad avere un risarcimento perché lo Stato italiano non si è messo in regola fino in fondo con la normativa europea, ma fintanto che poteva mettersi in regola, questo mio diritto al risarcimento non può dirsi definitivamente nato, perché qualora fosse avvenuta la regolarizzazione, sarebbe stato soddisfatto il mio diritto “diretto”.

Qui, invece, non parliamo di diritto diretto ma di diritto risarcitorio. Negli anni – continua Alleva – si è venuta a creare una situazione di illegittimità che si è prolungata nel tempo ma che poteva essere sanata. Nel 2007 è stata raggiunta una stabilizzazione e si può dire che da quel punto è possibile far valere il diritto al risarcimento».
Insomma, dal 2007 i medici che non hanno ricevuto il trattamento economico previsto dalle normative europee per gli anni di specializzazione hanno il diritto al risarcimento. Per questo, i dieci anni cominciano in quel momento e finiranno nel 2017.

Tutto ciò, se si considera che le sentenze favorevoli ai medici ricorrenti continuano ad arrivare con una velocità sempre maggiore, così come i rimborsi vengono corrisposti dalla Presidenza del Consiglio ormai in tempi rapidissimi, rappresenta per lo Stato una bella spina nel fianco. E si andrà avanti così ancora per un bel po’ di tempo, a meno che non venga prima approvato il Ddl 2400, attualmente in discussione in Parlamento, con cui si propone un accordo transattivo valido solo per chi avrà precedentemente fatto ricorso.
 

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE per specializzati 1993-2005

E' stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1269 a cura degli onorevoli D'Ambrosio Lettieri e Augello che prevede un indennizzo forfettario per coloro che hanno frequentato le scuole di specialità fra gli anni accademici 1991/1992 e 2005/2006.

Si segnala pertanto la possibilità di ottenere stragiudizialmente, qualora tale disegno dovesse divenire legge di Stato, un rimborso forfettario per coloro che hanno  frequentato le scuole di specialità senza percepire l'intera borsa di studio così come erogata agli specialisti post  2007.

Tale possibilità è limitata solamente a coloro i quali avranno un contenzioso legale in atto prima che il disegno di legge entri in vigore.

Quindi l'adesione all' AZIONE LEGALE è funzionale per tutti quegli specialisti che non avendo interrotto la prescrizione, vogliano garantirsi la possibilità di ottenere un ristoro forfettario per gli anni di specialità frequentati senza aver ottenuto la borsa di studio così come erogata agli specialisti post 2007.

►Per MAGGIORI INFORMAZIONI e RICHIESTA MODULI PER ADERIRE: [email protected]

UTENZE: 06 64 56 23 02
329 33 93 927

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MEDICI SPECIALIZZANDI 1983 - 1991. In Senato Ddl sul RIMBORSO FORFETTARIO per risolvere il contenzioso

A seguito delle numerose sentenze di condanna dello Stato Italiano (vedi da ultimo,Tribunale di Venezia del 8 maggio 2012 n. 759/12) , Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2286/2012 del 30 aprile e Tribunale di Roma, sentenza n. 8427/2012 del 26 aprile) è di circa 5,5 miliardi di euro la somma che lo Stato  rischia di dover versare per non aver voluto riconoscere ai medici specializzandi tra il 1982 e il 1991 le borse di studio cui avevano diritto secondo le normative europee. 

Per contenere la spesa per lo Stato e risolvere in modo definitivo la questione, la commissione Cultura del Senato il 10 luglio ha iniziato l’esame del Ddl presentato dal senatore Stefano De Lillo che prevede un rimborso forfettario di 20 mila euro a testa per ogni anno di corso, senza interessi né rivalutazione delle somme, in favore esclusivamente dei medici che si sono già rivolti alla legge per ottenere quanto loro dovuto.                     

La proposta di De Lillo nasce a seguito delle decisioni di diversi tribunali di tutta Italia, che hanno confermato come lo Stato italiano si sia adeguato con molto ritardo alle norme comunitarie e come il diritto dei medici non sia prescritto.
Le direttive europee prevedono, infatti, che coloro che si sono iscritti a un corso di specializzazione a partire dal 1983 debbano ricevere un’adeguata remunerazione sotto forma di borsa di studio. L’Italia ha però recepito la norma solo dieci anni dopo, escludendo dai diritti sanciti di tutti quei medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione dal 1982 al 1991.
“Questa iniziativa legislativa – ha spiegato De Lillo illustrando la sua proposta - è l’unica che possa garantire allo stesso tempo sia i legittimi interessi dei medici che non hanno ricevuto quanto loro dovuto, sia l’esigenza dello Stato di contenere i costi.
In tal modo l’Italia riconosce il diritto sancito dall’Unione Europea, come stanno facendo tutte le più recenti sentenze, intraprendendo la sola strada possibile per dirimere definitivamente la questione”.
La via della transazione potrà risolvere in modo definitivo il contenzioso, ma la condizione essenziale per poter accedere a questi rimborsi forfettari è quello di aver già aderito ad una causa prima dell’entrata in vigore della legge. 

Questo significa che tutti coloro che sono interessati direttamente alla vicenda dovrebbero attivarsi in tempi rapidi.
Quindi per poter ottenere la borsa di studio sarà necessario aderire al ricorso promosso dallo studio ARSLEGALE prima che la legge entri in vigore.
Siamo ormai giunti a un momento decisivo: le continue vittorie risarcitorie sono un evento positivo, e confermano quello che abbiamo sempre sostenuto, vale a dire che il diritto dei medici non è ancora prescritto, ma se non si aderisce in tempo alle cause si rischia di non ottenere quanto dovuto».
 

Sentenza n. 8427/12 del Tribunale Civile di Roma


► Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto il diritto alla remunerazione per quei medici specializzati tra il 1983 e il 1994.

Altresì va evidenziato come la sentenza emessa a seguito di citazione ritualmente notificata in data 2009 si è uniformata al principio ormai consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale il TERMINE PRESCRIZIONALE per i medici specializzati nel periodo in oggetto decorre non già dal 1991 bensì dal 1999.

Si tratta certamente di una grande vittoria ma ci corre l'obbligo di sottolineare che questa sentenza  non ha NESSUNA PORTATA INNOVATIVA, in quanto ha riconfermato quanto già statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 17350/11
 
In allegato la sentenza per esteso del Tribunale Civile  di Roma.
sentenza tribunale di roma n. 8427/12.pdf

IRRETROATTIVITA' della legge di STABILITA' per i MEDICI SPECIALIZZATI


Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge di stabilità
che ha fissato il termine prescrizionale, per gli aventi diritto a 5 ANNI.

A seguito di tale norma è sorto il dubbio se il nuovo termine prescrizionale avesse anche efficacia retroattiva.

A dirimere tale incertezza è intervenuta la Cassazione che con sentenza n.1850 del 8 febbraio 2012 ha stabilito con chiarezza che la norma presente nella legge di stabilità è applicabile solamente ai rapporti sorti dopo il 2012.

Pertanto continuerà ad essere applicato ai rapporti sorti prima del 2012, il vecchio orientamento (sostenuto dalla Cassazione) che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto ad ottenere la borsa di studio o le differenze retributive.
 

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COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

 - 1 BLOCCO - Per gli  ADERENTI al  ricorso medici specializzati  2011
  Siamo a comunicarVI che a seguito del deposito degli atti di citazione effettuati il 30 dicembre 2011, h. 10,30

► (MEDICI 1983-1994).
pubbicazione sentenza 19007/14.
 
► (MEDICI POST 99).
 APPELLO - L'udienza per le precisazioni delle conclusioni è stata RINVIATA AL 06/10/20 (trattenuta in decisione)


- 2 BLOCCO - Per gli ADERENTI al ricorso medici specializzati 2012
  Siamo a comunicarVI che a seguito del deposito degli atti di citazione effettuati il 28 luglio 2012.

► (MEDICI 1983-1994).  
 APPELLO - udienza precisazioni conclusioni al 22.09.2021 h,11,30 
► (MEDICI POST 1999).
APPELLO -  La sentenza n. 2484/18 è stata pubblicata il 17.04.2018


- 3 BLOCCO - Per gli ADERENTI al ricorso medici specializzati 2013
  Siamo a comunicarVI che a seguito del deposito degli atti di citazione effettuati il 01 febbraio 2013.

► (MEDICI 1983-1994).
APPELLO -udienza precisazioni delle conclusioni: 15 ottobre 2021, h. 10,30.
► (MEDICI POST 1999).
 APPELLO - udienza precisazioni delle conclusioni: 22 giugno 2021, h. 09,30.


- 4 BLOCCO - Per gli ADERENTI al ricorso medici specializzati 2013
 Siamo a comunicarVI che a seguito del deposito degli atti dicitazione effettuati il 31 luglio 2013.

► (MEDICI 1983-1994).
 APPELLO sent n.3095/2018 del 09/05/2018.
► (MEDICI POST 1999).
 APPELLO - 2 udienza: 13 settembre  2021, cons. Tronci.

- 5 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzati fine 2013
Siamo a comunicarVi che a seguito del deposito degli atti di citazione effettuati il 30 dicembre 2013

 ► (MEDICI 1983-1994).
 sentenza pubblicata il 12 ottobre 2016.
APPELLO: sent n. 391/2019 del 18/01/2019
 ► (MEDICI POST 1999).
 APPELLO - 2 udienza: 13 settembre 2021, cons. Tronci


- 6 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzati 2014
Siamo a comunicarVi che a seguito del deposito degli atti di citazione effettuati il 29 luglio 2014

►(MEDICI 1983-1994).
sentenza n. 204/2017 del 10/01/2017
► (MEDICI POST 1999).
sentenza n. 4285/2019 del 25/02/2019

-7 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzandi fine 2014

► (MEDICI 1983-1994).
sentenza n. 21322/2018 del 07/11/2018
(MEDICI POST 1999).
sentenza n. 3775/2019 del 18/02/2019

-8 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzandi fine 2015

► (MEDICI 1983-1994).
sentenza n. 21322/2018 del 07/11/2018
(MEDICI POST 1999).
APPELLO: l'udienza per le precisazioni delle conclusioni è stata fissata il 01.luglio 2012


-9 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzandi fine 2016

► (MEDICI 1983-1994).
sentenza n. 24637/2018 del 27/12/2018
(MEDICI POST 1999).
APPELLO: la prima udienza è fissata per il giorno 21/04/2021, h.11,30.


-10 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzandi fine 2016

► (MEDICI 1983-1994).
sentenza n. 5233/2019 del 07/03/19
(MEDICI POST 1999).
Sentenza pubblicata il 10 giugno 2020


-11 BLOCCO- Per gli aderenti al ricorso medici specializzandi  2017

► (MEDICI 1983-1994).
Sentenza pubblicata il 16 settembre 2020,
(MEDICI POST 1999).
L'udienza per le precisazioni delle conclusioni è stata fissata il 21.09.2020.

 

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NOVITA' MEDICI SPECIALIZZATI 1982 -1994


PERCHE' FARE RICORSO ORA
Ritorna di nuovo in auge l'annosa questione che ha visto coinvolti tutti quei camici bianchi che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1994, i quali, a causa dell'inadempienza dello Stato Italiano, non hanno potuto fruire del corrispettivo previsto, nonostante ne avessero tutti i diritti.
 
Dopo anni di ricorsi, di successi ma anche di parecchi insuccessi causati solo ed esclusivamente dal problema della prescrizione, finalmente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a far chiarezza mediante una sentenza che senza dubbio passerà alla storia.
 
Questa sentenza ha segnato uno spartiacque, un punto di non ritorno soprattutto in merito alla fondatezza della proposizione di un ricorso per il riconoscimento della borsa di studio.
 
La III sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 17350 del 2011 ha infatti stabilito che "il decorso del termine prescrizionale scatta solo dopo l'entrata in vigore di una legge riparatoria ed erga omnes".
 
In particolare la Corte ha statuito che in caso di una direttiva comunitaria che necessita di una legge di recepimento, l' inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, diritto che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata una legge riparatoria completa ed erga omnes.
 
Tale sentenza, risolvendo delle zone d'ombra che ancora gravavano sulla situazione degli EX-SPECIALIZZANDI ha statuito che il loro diritto si prescrive nel termine di 10 anni decorrente dal 27 ottobre 1999.
 
Per tutti coloro che ancora non hanno agito giudizialmente, dunque, sono ancora aperte le possibilità di ottenere finalmente il giusto risarcimento (ammontante fino a  20.000 euro per ciascun anno di specializzazione).
 
Per maggiori dettagli potrete contattare i nostri legali, i quali saranno pronti a fornirVi con la massima serietà e professionalità ogni informazione di cui avrete bisogno, e a valutare caso per caso la Vostra posizione.
 
 A dimostrazione della serietà e della fondatezza dell'azione i legali stipuleranno con i medici che volessero partecipare all'iniziativa, un patto quota lite, in base al quale, oltre ad un piccolo fondo spese di euro 350 si stabilirà che gli onorari dovranno essere versati solo ed esclusivamente in caso di esito positivo della controversia, nella misura pari al 8% di quanto liquidato in sentenza.
 
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